PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni relative a ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli previste alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è ridotta al 50 per cento del relativo ammontare.